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ASILI NIDO – AGGIORNAMENTO- PROROGATO AL 9 MARZO IL TERMINE PER L’ INVIO DEI DATI RIGUARDANTI LE SPESE RELATIVE ALLE RETTE PER LA FREQUENZA

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Sintesi normativa delle norme e riferimenti sanzioni sull’invio dati spese per Asili nido all’Agenzia delle Entrate

 Nota predisposta dalla Fondazione IFEL:

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018 – che dà più compiuta attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n.175/2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare dall’art.3 rubricato “Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti” – è stato introdotto, a decorrere dal 2018, l’obbligo per gli asili nido (pubblici e privati) di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le spese sostenute dai genitori (per ciascun figlio iscritto) per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido. Tale obbligo, come disposto dallo stesso DM, deve essere assolto entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

 Con il provvedimento n.34419 del 9 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità tecniche di invio dei dati richiesti.

 Infine, con il provvedimento n.46319 del 27 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata prevista, in deroga al decreto del 30 gennaio 2018, la proroga al 9 marzo 2018 dei termini per le comunicazioni dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido.

 Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio connesso al mancato o imperfetto adempimento di tale obbligo occorre fare riferimento all’art.3 del Dlgs 175/2014 di cui il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018 costituisce, ai sensi del comma 4, provvedimento attuativo. In particolare, il comma 5-bis del citato articolo 3 prevede che “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”. 

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