PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CON INDICAZIONI PER PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE E DEGLI ASILI NIDO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo scorso il decreto a firma congiunta dei Ministri dell’Interno e dell’Istruzione con il quale si impartiscono indicazioni programmatiche per la messa a norma antincendio delle scuole e degli asili nido.

Il decreto prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014).

Alla luce di questa presa d’atto, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, i due ministri considerano “la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio“.

 Viene così adottato il decreto che suddivide in tre livelli di priorità, le disposizioni (rispettivamente indicate nel citato DM del 1992 per le scuole e nel citato DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido) di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.

 Sullo schema di decreto erano state sentite le associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) che avevano richiesto sia una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, sia soprattutto l’inserimento di un ultimo articolo, il cui testo era il seguente: “In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”.

Purtroppo tali richieste sono state accolte in modo molto parziale e, soprattutto, non è stato accolto l’articolo conclusivo di cui si chiedeva l’inserimento.

 Il testo definitivo del decreto contiene, in ogni caso, la definizione di “indicazioni programmatiche prioritarie” che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

 

Leggi il testo del Decreto




ASILI NIDO – AGGIORNAMENTO- PROROGATO AL 9 MARZO IL TERMINE PER L’ INVIO DEI DATI RIGUARDANTI LE SPESE RELATIVE ALLE RETTE PER LA FREQUENZA

Leggi di più:

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821211&IdDett=63208

 Nota predisposta dalla Fondazione IFEL:

(pubblici e privati) di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le spese sostenute dai genitori (per ciascun figlio iscritto) per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido. Tale obbligo, come disposto dallo stesso DM, deve essere assolto entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

Con il provvedimento n.34419 del 9 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità tecniche di invio dei dati richiesti.

 Infine, con il provvedimento n.46319 del 27 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata prevista, in deroga al decreto del 30 gennaio 2018, la proroga al 9 marzo 2018 dei termini per le comunicazioni dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido.

12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.